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1232 Visitatori + 1 Utente = 1233
Homer
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Homer |
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Gennaio 18, 2006, 16:46:42 pm |
Staff, V12, 89891 posts |
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dipende dalla regione di residenza...dai un'occhiata al sito della tua regione, dovrebbe esserci spiegato tutto! per l'auto nuova devi pagare il bollo entro il 31/1/06 con scadenza il 31/12/06...per la vecchia a rigor di logica dovresti pagare il bollo per il 2006, però mi pare che abbian cambiato la norma e ora deve pagare chi è intestatario il giorno della scadenza dei termini di pagamento e non di scadenza "nominale"
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Giorgio (TO, 46, 110, 75, 150) Opel Mokka 1.5D Elegance 2022 Suzuki Vitara 1.6 HT 1989 Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2023
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flower |
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Gennaio 18, 2006, 17:25:25 pm |
Utente standard, V12, 6516 posts |
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...devi pagare il bollo...a meno che la concessionaria non ha messo il mezzo in esenzione e quindi non lo paghi. il tuo bollo scadeva a dicembre...il fatto che lo stato te lo faccia pagare un mese dopo è solo un aevolazione,ma agli atti il bollo è scaduto. ...almeno...io la so così.
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...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
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Homer |
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Gennaio 18, 2006, 17:26:49 pm |
Staff, V12, 89891 posts |
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...devi pagare il bollo...a meno che la concessionaria non ha messo il mezzo in esenzione e quindi non lo paghi. il tuo bollo scadeva a dicembre...il fatto che lo stato te lo faccia pagare un mese dopo è solo un aevolazione,ma agli atti il bollo è scaduto. ...almeno...io la so così. era così, ma da un po' è cambiato (almeno in piemonte)
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Giorgio (TO, 46, 110, 75, 150) Opel Mokka 1.5D Elegance 2022 Suzuki Vitara 1.6 HT 1989 Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2023
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ItalianDJ |
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Gennaio 18, 2006, 17:26:56 pm |
Visitatore, , posts |
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Abito in lombardia. Nel 2003 hanno cambiato la legge relativa alla tassa di circolazione.
Anche un altro mio amico mi ha detto che se il veicolo lo vendo prima della scadenza dei termini di pagamento, la tassa la deve pagare il nuovo proprietario.
Riporto il testo di legge, ma non è molto chiaro...
Art. 38. Oggetto della tassa. 1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa automobilistica è altresì dovuta per i veicoli di cui all?articolo 48, comma 1. 2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al PRA per ciascun periodo d?imposta coincidente con l?anno solare nel quale vengono utilizzati. 3. Le tasse automobilistiche regionali, di cui ai commi 1 e 2, sono dovute nella misura stabilita dagli articoli 41 e seguenti della presente sezione, secondo le risultanze tecniche della carta di circolazione (3) . 4. Fermo restando gli obblighi previsti dall? articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell?esonero dall?obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, è sufficiente produrre alla competente struttura tributaria regionale idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l?applicazione della tassa. 5. In caso di compravendita, ai fini delle disposizioni di cui al comma 4, la competente struttura tributaria della Regione è tenuta a trasmettere alla provincia, titolare del tributo inerente la trascrizione del trasferimento della proprietà, nonché ai competenti uffici preposti al rilascio o alla variazione della carta di circolazione, per l?assunzione dei provvedimenti di competenza previsti dall? articolo 94 del D.Lgs. 285/1992 , copia dell?atto di vendita la cui sottoscrizione sia stata autenticata o giudizialmente accertata, qualora lo stesso non sia stato registrato presso il PRA (4) .
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Loggato
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