Domanda anche io!! La formula di "invito" a fornire le generalità del guidatore in caso di mancata contestazione immediata di un velox è lasciata a discrezione del verbalizzante? Mi spiego: a gennaio i tuoi colleghi toscani mi han flashato e spedito il verbale a casa (il velox abbandonato in corsia di emergenza difficilmente avrebbe potuto inseguirmi da solo sui suoi tre piedini e contestarmi la multa subito
) "invitandomi" a dichiarare chi guidava per sospendergli la patente per un mese e decurtargli i punti. In caso di mancata o incompleta dichiarazione (come è ovviamente andato) i punti sarebbero stati sottratti al proprietario (sempre io). A un collega invece il comune di Torino ha mandato un verbale (per l'auto intestata all'azienda tra l'altro, una Srl) in cui era
obbligato a dichiarare chi guidava per togliere i punti (era solo una svolta non consentita, 2 o 4 punti, non ricordo) altrimenti minacciavano di fare ulteriori indagini...
Ti riporto i vari casi:
Proprietario del veicolo e perdita dei punti
Tra le novità delle modifiche al codice della strada, la più rilevante, introdotta
dalla legge di conversione del decreto modificativo del codice, è quella costituita
dalla possibilità di decurtare il punteggio sulla patente del proprietario del veicolo
nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un conducente non identificato
al momento dell?accertamento. Laddove, però, il proprietario, a richiesta
dell?organo di polizia stradale, comunichi i dati dell?effettivo conducente che si
trovava alla guida al momento della violazione, il punteggio sarà comunicato
all?Anagrafe a carico di quest?ultimo, cioè a carico dell?effettivo trasgressore.
Nel caso in cui il proprietario ometta di fornire tale indicazione, il punteggio sarà
imputato alla sua patente, oltre all?applicazione a suo carico della sanzione prevista
dall?art. 180, comma 8, del codice, consistente nel pagamento di una somma
da Eur 343,35 a Eur 1.376,55.
Il proprietario, ricevuta la richiesta da parte dell?organo di polizia stradale di fornire
i dati del conducente e della di lui patente, è tenuto a rispondere entro trenta
giorni sia per fornire i dati che per eventuale giustificazione.
I dati personali del conducente sono i seguenti:
? cognome e nome;
? luogo e data di nascita;
? luogo di residenza;
? categoria della patente;
? numero e data del rilascio della patente;
? autorità che l?ha rilasciata.
Se il proprietario comunica, entro trenta giorni, all?organo di polizia stradale, di
non essere in grado di fornire i dati del conducente e della di lui patente, il punteggio
viene sottratto dalla patente del proprietario stesso.
Qualora il proprietario non sia munito di patente ed entro il previsto termine di
trenta giorni comunichi all?organo di polizia stradale di non essere in grado di
fornire i dati del conducente e della sua patente, il punteggio non verrà decurtato
ad alcuno. Rimane, tuttavia, a suo carico l?obbligo di pagare la sanzione amministrativa
pecuniaria come soggetto solidale con il trasgressore.
Del resto, situazione analoga già si verifica nei casi in cui sia prevista la sospensione
della patente di guida per determinate violazioni non contestate immediatamente
e non sia stato identificato il conducente del veicolo al momento della
commessa violazione.
Persona giuridica proprietaria del veicolo
Quando il veicolo risulti di proprietà di una persona giuridica (pubblica o privata:
cioè intestato ad un ente pubblico o ad una società), l?obbligo della comunicazione
all?organo di polizia del conducente del veicolo incombe al legale rappresentante
dell?ente, della società o di altra persona giuridica, ovvero alla persona fisica da
questi delegata.
La persona giuridica che ometterà di fornire i dati richiesti dall?organo di polizia
stradale sarà soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 180, comma
8, del codice.
« Ultima modifica: Ottobre 26, 2004, 12:02:15 pm da ItalianDJ »