potresti spiegarmi, anche a caratteri generali, cosa prevedono questi piani di sicurezza?
Copi ed incollo dal sito Sogin
PIANO DI SICUREZZA INTERNA
In caso di contaminazioni radioattive non previste o di eventi accidentali comportanti un
significativo incremento dell?esposizione all?interno dell?installazione, l?esercente è
tenuto, indipendentemente dal tipo di sorgente e di installazione, a prendere le misure
idonee ad evitare l?aggravamento del rischio, a norma dell?art. 100 comma 1 del
decreto legislativo n.230/95, garantendo altresì il rispetto dei principi generali di
ottimizzazione e di limitazione delle dosi individuali. Ciò comporta la necessità di
predisporre procedure di intervento specifiche, che possono concretizzarsi in
documenti di vari genere.
Nelle installazioni più semplici, a livello di piccolo laboratorio o di gabinetto medico, è
normalmente sufficiente inserire adeguate procedure di intervento nelle norme interne
di radioprotezione o in ordini di servizio specifici. In impianti più complessi, per i quali è
appropriata l?adozione di un Manuale di operazione, le procedure di intervento per i
casi eccezionali sono di norma inserite nel manuale stesso; nel caso degli impianti
nucleari propriamente detti, così come definiti nell?art. 7 del decreto legislativo
n.230/95, il manuale di operazione è obbligatorio e deve contenere in allegato un
manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali. Per impianti di particolare
complessità, o per centri ospitanti più attività oltre ad uno o più impianti nucleari,
vengono adottati specifici piani di emergenza interna, finalizzati a fronteggiare le
situazioni di rischio anomalo all?interno dell?intera installazione. Si tratta, in tutti questi
casi, di piani di intervento la cui responsabilità è affidata a operatori interni che devono
per questo ricevere una preparazione particolare.
Negli impianti nucleari propriamente detti, il piano d?emergenza interna, e le sue
eventuali modifiche successive, vengono elaborati dal Collegio dei delegati di
sicurezza dell?impianto stesso, d?intesa col Comando provinciale dei VVF.
I piani di emergenza interni scattano all?instaurarsi di particolari condizioni di pericolo,
che possono essere rilevate personalmente dagli addetti o segnalate in modo
automatico da appositi sistemi di allarme (ad esempio, segnalazioni di alta attività a
contatto, nell?aria ambiente o nei fluidi di processo), che generalmente attivano anche
procedure automatiche di interblocco e di isolamento.
A valle della rilevazione delle condizioni di emergenza, i piani prevedono in primo
luogo la segnalazione visiva e acustica delle condizioni di pericolo e l?adozione di
contromisure quali l?evacuazione e l?isolamento dei locali interessati, la prestazione dei
primi soccorsi agli eventuali infortunati, la notificazione dell?accaduto all?autorità di
controllo nelle forme previste dalla legge, l?interruzione dei processi produttivi in atto, il
monitoraggio della radioattività ambientale, l?analisi della situazione dell?impianto e
l?intervento di squadre di emergenza interne (personale) o esterne (vigili del fuoco,
protezione civile) opportunamente attrezzate.
Scopo principale di questi piani è quello di contenere all?interno di un?area la più
ristretta possibile le conseguenze radiologiche del malfunzionamento o dell?incidente
iniziale, minimizzandone contemporaneamente l?impatto sanitario e ambientale.
L?efficacia e la rispondenza dei piani e delle strutture di intervento sono continuamente
controllate, anche attraverso lo svolgimento di programmi di formazione e di
esercitazioni periodiche.
Un aspetto fondamentale delle attività di gestione dell?emergenza riguarda la
valutazione delle possibilità che il rischio radiologico possa estendersi anche
all?esterno dell?installazione, in modo da poter avviare le dovute contromisure e
procedere, a seconda dei casi, ad una delle seguenti forme di comunicazione alle
pubbliche autorità:
Ove sussistano ?significativi incrementi del rischio di contaminazione dell?ambiente e di
esposizione delle persone? all?esterno del perimetro dell?installazione: immediata
comunicazione dell?esercente al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale
(SSN) competenti per territorio, che a loro volta ne danno comunicazione all?ANPA (art.
100 D.Lgs. 230/95);
In caso di ?situazioni eccezionali? in cui gli eventi possono comportare, sempre
all?esterno del perimetro dello stabilimento, rilevante contaminazione dell?aria, delle
acque, del suolo o di altre matrici, al di là dei livelli che saranno precisati in appositi
decreti: immediata informazione dell?esercente al prefetto, al comando provinciale dei
VVF, agli organi del SSN competenti per territorio, all?ANPA e, in alcuni casi, al
comandante del compartimento marittimo e all?ufficio di sanità marittima (art. 101
D.Lgs. 230/95);
Nel caso degli impianti nucleari propriamente detti, ove si verifichi un ?qualsiasi
incidente nucleare che comporti pericoli per la pubblica incolumità o per i beni?:
immediata comunicazione del direttore di impianto a prefetto, regione o provincia
autonoma interessata, comandante provinciale dei VVF, ANPA, organi del SSN
competenti per territorio (art. 122 D.Lgs. 230/95); quest?ultima comunicazione
costituisce il primo passo per l?attuazione del piano di emergenza esterna.
PIANO DI SICUREZZA ESTERNA
Per ciascuno degli impianti nucleari propriamente detti, viene predisposto un piano di
emergenza esterna, che prevede l?insieme coordinato delle misure per la protezione
della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni da prendersi, con la dovuta
gradualità, nel caso di un incidente nucleare che comporti pericoli per la pubblica
incolumità. I piani di emergenza esterna sono perciò finalizzati per l?organizzazione
degli interventi allorché esista un rischio concreto che le salvaguardie impiantistiche e
gestionali non riescano a contenere le conseguenze di un incidente radiologico
sviluppatosi in un impianto o in un?installazione nucleare all?interno dell?impianto stesso.
Contrariamente a quanto accade per i piani di emergenza interna, la responsabilità dei
piani di emergenza esterna, data la scala e la portata degli interventi richiesti, compete
alla strutture pubbliche preposte. La predisposizione del piano avviene sulla base del
rapporto tecnico sui ?presupposti del piano di emergenza esterna?, redatto
dall?esercente, della conseguente relazione critica riassuntiva dell?ANPA e del parere
della Commissione Tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria,
secondo i lineamenti generali indicati dal Consiglio nazionale della protezione civile,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ?Dipartimento della protezione
civile. La responsabilità della predisposizione del piano compete al prefetto della
provincia ove ha sede l?impianto considerato. L?approvazione finale, sempre da parte
del prefetto, è preceduta da un esame dell?ANPA, che può formulare osservazioni,
sentita la Commissione Tecnica già indicata.
Per lo svolgimento di questi suoi compiti il prefetto si avvale di un comitato operante
alle sue dipendenze ove sono rappresentate tutte le strutture territoriali che potrebbero
essere coinvolte nella sua attuazione (Questura, Comando provinciale VVF, organi del
SSN, organi veterinari, Ispettorato provinciale del lavoro, Genio civile, Ispettorato
compartimentale motorizzazione civile, comando militare territoriale, Ministero
dell?industria, compartimenti marittimi, oltre a due esperti dell?ANPA e ai rappresentanti
della regione (o provincia autonoma) e dell?esercente.
L?attuazione del piano di emergenza esterno avviene a seguito della comunicazione
del direttore di impianto. Il prefetto avvia le azioni previste dal piano, informando
immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione
civile e le altre autorità interessate. Il comandante provinciale dei VVF attua nel
contempo i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell?ambito del piano.
Queste azioni, come le successive, vengono attuate secondo le disposizioni della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, che specifica, tra l?altro, le modalità per la di
proclamazione e la revoca dello stato di emergenza e per il conseguente esercizio del
potere di emanazione di ordinanze, anche in deroga alle disposizioni vigenti. In
particolare il prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello
provinciale, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi, vigila
sull?attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica e può agire in qualità di delegato del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro della protezione civile.
Le possibilità di intervento sono molteplici e possono prevedere, a seconda della
gravità dell?incidente, misure di divieto di accesso a determinate aree a rischio,
interruzione o dirottamento del traffico veicolare, provvedimenti volti a limitare il
consumo di determinate derrate alimentari, distribuzione e somministrazione di farmaci
protettivi, inviti alla popolazione a rimanere nelle case, fino a provvedimenti di
evacuazione temporanea della popolazione dalle aree interessate.
Nei casi in cui la localizzazione dell?impianto rende prevedibile l?estensione del
pericolo a più provincie, un piano di emergenza esterna deve essere predisposto per
ciascuna delle provincie interessate, previa intesa tra i rispettivi prefetti (piano
interprovinciale). Il coordinamento dei piani provinciali è demandato al prefetto della
provincia ove è localizzato l?impianto.
Fuori del caso degli impianti nucleari propriamente detti, sono oggetto di valutazione,
ai fini della loro eventuale inclusione nei piani di intervento previsti dalla legge 24
febbraio 1992 n. 225, gli impianti e le situazioni che possono determinare per il gruppo
di riferimento della popolazione il superamento di una dose efficace di 5 mSv nell?arco
di un anno.