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nicol58 |
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Giugno 14, 2008, 19:00:42 pm |
Utente standard, Monocilindrico, 4 posts |
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vorrei sapere se e giusto ce mi abbiano confiscato al maccian a vita perche non avevo fatto la revisionela macchian aveva solo 4 anni
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The Tramp |
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Giugno 14, 2008, 19:07:51 pm |
Visitatore, , posts |
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Forse ti conviene raccontarla meglio.... Ti avran sequestrato il libretto finché non fai la revisione. Il che è diverso dalla confisca dell'auto, a meno che non hai bevuto troppo.
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Loggato
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nicol58 |
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Giugno 14, 2008, 19:11:10 pm |
Utente standard, Monocilindrico, 4 posts |
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se qualche utente sa darmi una risposta sulla confisca a vita, sono stata fermata due volte per la revisiione la prima mi hanno fatto un fermo amm. per tre mesi appena ripresa la macchina, dovevo portare mio marito ad una visita medica visto che è tetraplegico, me l'hanno tolta per sempre, non trovo giusto ci sono persone che guidano con macchine rubate o con tasso alcoolico alto o sensa assicurazione e la macchina non viene tolta io che non avevo fatto la revisione si la macchina aveva solo 4 anni vi prego datemi una risposta
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alura |
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Giugno 14, 2008, 19:50:10 pm |
webmaster, V12, 50851 posts |
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Ma non c'e' fermo amministrativo per mancata revisione... viene semplicemente requisito il libretto fino a quando non viene fatta la revisione. Il fermo amministrativo c'e' se non viene pagata la relativa multa.
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Kia Sorento = Oso nei Kart
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The Tramp |
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Giugno 14, 2008, 20:17:45 pm |
Visitatore, , posts |
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Art. 80. Revisioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
[omissis]
Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 . Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Nell'ipotesi in cui il presente Codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420 , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater, si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.
Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018 . Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
abrogato
La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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Loggato
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nicol58 |
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Giugno 14, 2008, 22:59:40 pm |
Utente standard, Monocilindrico, 4 posts |
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scusami ma non riesco a capire ora ti spiego il tutto, la prima volta sono stata fermata per normali acc. ho dato il libretto di circolazione non avevo fatto la revisione, non lo sapevo la macchina aveva 4 anni mi viene ritirato il libretto , la macchina mi serviva come il pane dovevo portare mio marito alle visite mediche, vengo fermata una seconda volta dalle stesse viglilesse , avevo una opel agila bicolore oro argento ad ostia ci stavo solo io , mi fanno il fermo amm. per tre mesi, a meta maggio la riprendo avevo rso l'app. per la revisione, la sera mio marito si sente male lo porto in ospdale viene ricoverato in rianimaione, torno a casa e chi ti trovo le stesse vigilesse mi fermano di nuovo e mi levano la macchina per sempre ho cercato di spiegare il tutto ma non sentono ragioni loro devono fare il loro dovere, la macchina l'avevo fatta attrezzare per permettere a mio maritodi salire bene con la carozzina, ora sono a piedi, mio marito è ancora in rianimazione dopo due mesi, non sa nulla ma quando uscira cos gli dico che la acchina e stata rubata
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nicol58 |
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Giugno 14, 2008, 23:12:27 pm |
Utente standard, Monocilindrico, 4 posts |
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certo hanno fato il loro dovere, ma come mai non hanno fatto il loro dovere con una persona che conosco che aveva tatuaggi sul tutto il corpo e una capezza d'oro da 2 etti al collo e sensa assicurazione,
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lou |
La mia auto preferita? La prossima... |
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Giugno 15, 2008, 10:21:28 am |
Staff, V12, 10161 posts |
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... ma come mai non hanno fatto il loro dovere con una persona che conosco che aveva tatuaggi sul tutto il corpo ... In effetti da qualche parte nel codice, a ben guardare, ci deve ben essere qualche articolo o comma riguardo ai tatuaggi, specialmente se estesi su tutto il corpo, i nostri esperti legulei sapranno sicuramente trovarlo.. Ma di' un po', come fai a saperlo che li ha su tutto il corpo? l'hai già visto nudo? biricchina va!! ;
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Quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. (Talleyrand)
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Loggato
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vatanen |
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Giugno 17, 2008, 00:57:56 am |
Utente standard, V12, 21350 posts |
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FORSE FORSE l'unica strada è ricorrere alle CAUSE DI FORZA MAGGIORE (ilk marito che sta male e necessita di ricovero urgente). Non è detto che la cosa passi (se, magari, era possibile chiamare il 118).
ci vorrebbe un giudice di pace demente......qui siam di fronte a una persona che è stata fermata 3 volte(non credo in un giorno),per non aver fatto la revisione all'auto(50 euro?)..ok la situazione famigliare a dir poco difficile,ma una mezza giornata dal meccanico e il prob si risolveva.in caso di emergenza,io chiamo un'ambulanza,non carico un uomo tetraplegico su un'agila..
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Mi piace l'odore di miscela la mattina...cit.
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Phormula |
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Giugno 17, 2008, 10:46:11 am |
Utente standard, V12, 12402 posts |
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certo hanno fato il loro dovere, ma come mai non hanno fatto il loro dovere con una persona che conosco che aveva tatuaggi sul tutto il corpo e una capezza d'oro da 2 etti al collo e sensa assicurazione,
Perchè in nessun paese civile il fatto che ci sia chi fa peggio non rappresenta una giustificazione per violare la legge. I vigili hanno fatto il loro dovere e hanno applicato la legge. Spettava a te sapere quando dovevi andare a revisione con la tua macchina e farlo per tempo portandola in un centro revisioni, non aspettare che scadesse, farti fermare una prima volta e poi insistere a volerla usare. Tra parentesi ti è andata ancora bene, pechè se ti capitava un incidente con feriti gravi, l'assicurazione se ne sarebbe lavata le mani (ergo, pagava e poi chiedeva indietro i soldi a te, anche se si trattava di qualche centinaio di migliaia di Euro). Per uno scherzetto del genere, conosco chi si è indebitato a vita.
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Le opinioni altrui sono come i pareri sulle mutande. Puoi sentirne quanti ne vuoi, ma è quando ci metti dentro le chiappe che scopri se ti vanno bene o no.
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Ricorsi.net |
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Marzo 18, 2009, 15:33:14 pm |
Moderatore, Bicilindrico, 72 posts |
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