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sangrila31 |
Charlize Theron: la bellezza salverà il mondo |
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Agosto 05, 2009, 17:36:13 pm |
Utente standard, Monocilindrico, 19 posts |
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Devo rottamare il motorino perchè userò l'auto dei miei. Posso recuperare i mesi di assicurazione non goduti? Avete qualche riferimento di legge da pestare sotto il muso dell'assicuratore, che al telefono mi ha già detto di no, il paraculo? Grazie a tutti.
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mauring |
Il gas si espande nel vuot(t)o |
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Agosto 06, 2009, 09:48:38 am |
Utente standard, V12, 46985 posts |
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Di' all'assicuratore che cambi mestiere e che ti dia quello che ti spetta se non vuole essere denunciato per truffa. Come si evince dal sito dell'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), hai diritto al premio non goduto, al netto del contributo versato per il Sistema Sanitario Nazionale. Vai sul sito www.isvap.it , clicca "per il consumatore", poi a sinistra "quesiti frequenti", e alla seconda pagina troverai: Nel caso di vendita del veicolo in corso di contratto senza cessione della relativa garanzia r.c. auto al nuovo acquirente ovvero senza trasferimento della stessa su altro veicolo di proprietà, il contratto si risolve a far data dal trasferimento di proprietà e si ha diritto, per effetto della cessazione del rischio, alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta, previa restituzione del certificato e del contrassegno, detratto però un importo corrispondente all'imposta pagata dall'assicuratore e al contributo obbligatorio da questi versato al Servizio Sanitario Nazionale.
Si ha diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta (al netto degli importi sopra citati) anche nelle ipotesi di demolizione o cessazione della circolazione del veicolo senza trasferimento della relativa garanzia su altro veicolo, ovvero nel caso in cui alla sospensione del contratto non sia seguita la riattivazione entro il termine contrattualmente previsto e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita, demolizione o cessazione della circolazione del veicolo).Comunque, la stessa cosa ci dev'essere scritta sulle condizioni di polizza che DEVONO averti dato quando hai fatto l'assicurazione. Se ci fosse scritto qualcosa di diverso, la clausola e' comunque nulla. « Ultima modifica: Agosto 06, 2009, 09:55:38 am da Mauring »
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mauring |
Il gas si espande nel vuot(t)o |
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Agosto 06, 2009, 09:54:37 am |
Utente standard, V12, 46985 posts |
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Se vuoi avere precisi riferimenti normativi da sbattergli in faccia, la storia completa dei rimborsi per rottamazione la trovi qui: http://www.civetta-federbo.it/materiale%20PDF/rimborsorca.pdfIl diritto al rimborso del premio rca pagato in caso di rottamazione dell’autovettura
Se il consumatore rottama la propria autovettura senza sostituirla il contratto di assicurazione rca si estingue per cessazione del rischio e sorge contestualmente il diritto in capo al medesimo alla restituzione della parte del premio corrisposto e non goduto. Questa affermazione di buon senso, ancora oggi, purtroppo, non è così scontata come sembra. Fino al 2005, infatti, alla richiesta del consumatore di restituzione di quella parte di premio corrispondente al periodo in cui era cessato il pericolo di sinistro a seguito della rottamazione dell’autovettura, le compagnie assicurative potevano opporre l’art. 1896 c.c., il quale stabilisce: “l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero”. Tale disposizione di legge, eccesivamente favorevole alle compagnie assicuratrici, dopo una lotta durata anni, la mediazione di governi e la discesa in campo delle associazioni dei consumatori, è stata finalmente superata, almeno per quanto riguarda le assicurazioni rca. La circolare Isvap n. 555 del 17 maggio 2005 all’art. 9, titolato “Restituzione della parte di premio pagato e non goduto”, stabilisce infatti che:“Al fine di garantire ai consumatori un trattamento di maggior favore nel ramo della responsabilità civile obbligatoria per legge si dispone che, in caso di documentata vendita, demolizione o cessazione della circolazione le imprese sono tenute, laddove non si verifichino le diverse ipotesi di sostituzione del veicolo o di cessione del contratto in caso di vendita, a restituire al contraente la parte di premio pagata e non goduta per effetto della cessazione del rischio. (….).« Ultima modifica: Agosto 06, 2009, 09:56:58 am da Mauring »
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sangrila31 |
Charlize Theron: la bellezza salverà il mondo |
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Agosto 06, 2009, 12:16:59 pm |
Utente standard, Monocilindrico, 19 posts |
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Mauring, sei un grande. Anzi, grandissimo. Se tutti fossero come te e aiutassero gli altri, il mondo sarebbe migliore. Ma sarebbe appunto un altro mondo. Utopia. Auguri.
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mauring |
Il gas si espande nel vuot(t)o |
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Agosto 06, 2009, 12:42:07 pm |
Utente standard, V12, 46985 posts |
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Ovviamente devi farlo demolire da un'impresa che lo certifichi a norma di legge, perche' altrimenti, non essendo registrati al PRA, i ciclomotori non puoi controllare se sono stati effettivamente demoliti o no. Per fugare ogni dubbio, infatti, l'ISVAP ha precisato che tali disposizioni si applicano anche ai ciclomotori, purche' la demolizione sia certificata secondo le vigenti leggi, come si puo' leggere qui, dove c'e' l'art. 9 della famosa circolare, completo: http://www.nelparmense.it/codacons/news-nazionali/circolare%20isvap%20sul%20bonusmalus.pdfArt. 9 – Restituzione della parte di premio pagato e non goduto
1. Al fine di garantire ai consumatori un trattamento di maggior favore nel ramo della responsabilità civile obbligatoria per legge si dispone che, in caso di documentata vendita, demolizione o cessazione della circolazione le imprese sono tenute, laddove non si verifichino le diverse ipotesi di sostituzione del veicolo o di cessione del contratto in caso di vendita, a restituire al contraente la parte di premio pagata e non goduta per effetto della cessazione del rischio. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del veicolo, siano stati restituiti all’impresa anche il certificato, il contrassegno e l’eventuale ‘carta verde’.
2. La restituzione della parte di premio pagata e non goduta deve esser disposta anche nel caso in cui alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi di cui al comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ciclomotori limitatamente all’ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino all’entrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli.« Ultima modifica: Agosto 06, 2009, 12:44:16 pm da Mauring »
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sangrila31 |
Charlize Theron: la bellezza salverà il mondo |
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Agosto 07, 2009, 21:31:01 pm |
Utente standard, Monocilindrico, 19 posts |
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Cos'altro aggiungere? Che la vita ti sorrida. Te lo meriti.
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