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Homer |
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Agosto 20, 2009, 08:59:23 am |
Staff, V12, 89890 posts |
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Giorgio (TO, 46, 110, 75, 150) Opel Mokka 1.5D Elegance 2022 Suzuki Vitara 1.6 HT 1989 Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2023
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Homer |
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Agosto 20, 2009, 09:04:31 am |
Staff, V12, 89890 posts |
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cmq non credo ci sia un limite...anche xchè tu potresti non guidare per un tot di anni per motivi personali e poi ritrovarti a dover di nuovo aver bisogno della patente...
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Giorgio (TO, 46, 110, 75, 150) Opel Mokka 1.5D Elegance 2022 Suzuki Vitara 1.6 HT 1989 Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2023
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Homer |
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Agosto 20, 2009, 09:08:35 am |
Staff, V12, 89890 posts |
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ho trovato questo
L’art. 126 del codice della strada stabilisce che le patenti di guida per le categorie A e B sono valide per dieci anni: qualora siano rilasciate o confermate a chi ha compiuto i 50 anni sono valide per 5 anni e a chi ha compiuto i 70 anni sono valide 3 anni. Quelle speciali di categoria A e B rilasciate a mutilati e minorati fisici sono valide per 5 anni e per 3 anni agli ultrasettantenni. Lo stesso art. 126 cds però nulla dice in merito alla revisione per patenti già scadute di validità e quindi potrebbe bastare il rispetto delle condizioni ivi previste per ottenere il rinnovo, cioè sottoponendosi alla visita medica prescritta e risultando in possesso dei requisiti psicofisici che rendono idonei alla guida. Però l’art. 128 del codice della strada dice che gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso l’apposita commissione medica locale, o ad esame di idoneità alla guida quei titolari sui quali sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica, richiesti dal codice per il possesso della patente. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati al prefetto per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. Il fatto di avere chiesto il rinnovo della patente dopo molti anni può autorizzare gli organi preposti al controllo a richiedere, oltre alla verifica dell’esistenza dei requisiti fisici, cosa che di norma viene automaticamente certificato in caso di rinnovo di patente scaduta, anche il rifacimento dell’esame di idoneità alla guida: infatti non utilizzare la patente per parecchi anni può significare la perdita della necessaria abilità alla guida che nell’interesse collettivo la pubblica autorità chiede di verificare. Del resto anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 276/2000, conferma che “l’art. 128, primo comma, nuovo codice della strada, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradal
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Giorgio (TO, 46, 110, 75, 150) Opel Mokka 1.5D Elegance 2022 Suzuki Vitara 1.6 HT 1989 Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2023
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baranzo |
Nothing's as it seems! |
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Agosto 20, 2009, 09:18:26 am |
Global Moderator, V12, 27239 posts |
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Mi era sorto un dubbio che mi ha portato a controllare, in Svizzera la patente non ha scadenza, vale per sempre.
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“La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza.” (G. Orwell, 1984)
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baranzo |
Nothing's as it seems! |
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Agosto 20, 2009, 09:42:33 am |
Global Moderator, V12, 27239 posts |
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“La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza.” (G. Orwell, 1984)
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THE KAISER |
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Agosto 27, 2009, 11:46:11 am |
Staff, V12, 37777 posts |
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anche mio padre si accorse di averla scaduta da un paio d'anni...anzi se ne accorsero prima i poliziotti che lo fermarono sull'autostrada
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Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare, ma per noi che sappiamo, anche la brezza sarà preziosa.
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alura |
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Agosto 29, 2009, 18:09:38 pm |
webmaster, V12, 50851 posts |
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Cazzo, io mi sono ricordato di essermi dimenticato di rinnovare la patente nautica da ben 5 anni (d'altronde non l'ho mai usata)... proprio ora che mi frullava per la testa un pensierino folle. Lunedi disturbo un conoscente di pratiche automobilistiche. Ho cercato in internet ma mi pare proprio che non c'e' un limite oltre il quale la patente "decade" . Validità: Le patenti nautiche hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il 60° anno di età. Per le patenti speciali, rilasciate ai diversamente abili, il periodo di validità è indicato nel documento.
. Rinnovo delle patenti nautiche scadute: La patente nautica scaduta può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l'Ufficio marittimo o quello Provinciale (ex M.C.T.C) che l'ha rilasciata, senza tener conto della data di scadenza; la convalida può essere richiesta anche prima della sua scadenza. Nel caso di più abilitazioni, riportate nello stesso documento o in documenti separati, che hanno gli stessi limiti di navigazione, la domanda va presentata all'Ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione che provvede ad unificarle. DURATA E CONVALIDA DELLE PATENTI
1. La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di conferma della validità. La durata è ridotta ad anni cinque per coloro che al momento del rilascio o della convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. La richiesta di convalida può essere presentata anche prima della scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.
2. La validità della patente, di cui al comma 1, per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali può essere limitata anche ad un periodo più breve in conformità alle prescrizioni riportate nel certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 431/97.
3. Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il comando e la condotta di unità da diporto. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.
Per la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza, direttamente o con raccomandata, all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 431/97. L'interessato deve inoltre dichiarare di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 6 del suddetto decreto, nonché l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando o alla condotta di unità da diporto compilando a tale scopo i quadri A, B, E ed F dell’apposita domanda.
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Kia Sorento = Oso nei Kart
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