uff... parlando col parente (zio della mia ragazza, che ha molti mezzi storici ... ) e dice che vale la data di immatricolazione...
allora mi son preso la briga di andarmi a leggere la legge
http://www.provincia.torino.it/tributi/entrate_prov/normativa/pdf/ipt/NORME%20IPT%20-%20ART%2063%20L.pdfma ci ho capito poco(della parte che mi interessa)...
mi aiutate ad interpretare questo comma:
Legge 21-11-2000, n. 342 – ART 63 – Autoveicoli storici
Misure in materia fiscale
(G.U. 25-11-2000, n. 276, Supplemento ordinario)
Art. 63. - (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)
1) Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale,
a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno
dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano
costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobil club Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli
anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi
di produzione dei veicoli.
2) L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano
veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad
esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un
particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume.
3) I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i
motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4) I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica
strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di
lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della
predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa
automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli
autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli .
?