sul sito dell'isvap ho trovato questo documento:
http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F15917/RCAuto_lettera_al_mercato.pdfper quanto riguarda le tariffe per i "virtuosi" :
4 - Classi di massimo sconto
L’art. 32, comma 3-quinquies, introdotto in sede di conversione, prevede che “Per le classi di
massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di
assicurazione deve praticare identiche offerte”.
La norma risulta di non facile interpretazione; il principale dubbio riguarda la portata delle
condizioni “oggettive” che possono giustificare offerte non identiche ed in particolare se tra
tali condizioni rientrino le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del
territorio nazionale.
Sul punto, data la delicatezza e la rilevanza della questione, è stata acquisita
l’interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Ministero, con nota del 18 aprile 2012, ha reso noto all’Autorità che un’interpretazione
secondo cui a parità delle altre condizioni, sia pure se per i soli assicurati collocati nella
migliore classe di merito, ciascuna impresa sia obbligata ad adottare tariffe assicurative
identiche su tutto il territorio nazionale, con conseguente impedimento assoluto ad utilizzare
il parametro della territorialità nell’analisi del rischio, risulterebbe in contrasto con il principio
di libertà tariffaria affermato in materia dalla normativa comunitaria e, in particolare,
dall’articolo 6 della direttiva 92/49/CEE.
Quanto agli effetti della norma, il Ministero osserva che “quelli attesi sono evidentemente di
contrasto agli aumenti indiscriminati e ingiustificati rilevati in alcune aree del territorio
nazionale, ma non certo quelli di una parimenti ingiustificata redistribuzione di oneri secondo
un malinteso criterio mutualistico che, derogando in modo radicale all’ordinario legame fra
condizioni oggettive e soggettive di rischio e misure tariffarie, determini un livellamento
nazionale delle tariffe a beneficio degli assicurati di alcuni territori, ma a danno degli
assicurati di altri territori e/o con una amplificazione abnorme degli effetti di peggioramento
tariffario per gli assicurati delle classi di minore sconto anche dello stesso territorio oggetto di
tale beneficio. Tale eventualità, anche a prescindere dagli effetti dannosi di incertezza per il
mercato e per gli stessi consumatori che deriverebbero da un’interpretazione a evidente
rischio di successivo annullamento o disapplicazione, non appare comunque neppure
nell’immediato rispondente all’interesse effettivo della generalità dei consumatori.
Il Ministero ritiene quindi che “una ragionevole e legittima interpretazione della norma in
oggetto dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie, possibili anche per le classi di
massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei
singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, ecc.)” e che, “per non vanificare
la norma, si deve ritenere anche, da un lato, che la stessa impone una più stringente
applicazione e dimostrazione da parte delle imprese di assicurazione di criteri oggettivi di
definizione dei meccanismi tariffari per questo specifico aspetto di articolazione territoriale -
con maggiore trasparenza delle scelte tariffarie sia rispetto agli assicurati che nei confronti
ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576
dell’autorità vigilante, anche ai fini della verifica del rispetto del divieto di elusione dell’obbligo
a contrarre - dall’altro, che la stessa norma impone all’intero sistema assicurativo un obiettivo
di progressiva riduzione anche delle residue e giustificate differenze tariffarie territoriali, in
concomitanza con il realizzarsi degli effetti di riduzione dei sinistri e delle frodi e, più in
generale, dei costi assicurativi, che derivano dal complesso delle altre norme contenute con
tali finalità nel medesimo decreto legge. In altre parole, la norma impone comunque alle
imprese di assicurazione di individuare nell’ambito della propria autonomia tariffaria e in
attesa di una più complessiva revisione del sistema bonus-malus, le modalità più idonee per
pervenire progressivamente ad un maggior favore tariffario verso i guidatori più virtuosi,
anche mediante una più adeguata valorizzazione di tale condizione virtuosa nelle aree
territoriali in cui le condizioni di rischio permangano transitoriamente maggiori.”
voi che ne capite?
cosa cambierà nel brevissimo periodo? (dovrei fare una polizza a giorni)