Una volta effettuato l'acquisto all'estero (che potrà avvenire tanto presso concessionario quanto presso rivenditori o privati), il veicolo dovrà essere "radiato" dall'ufficio della motorizzazione del Paese di acquisto e quindi trasportato a destinazione, in Italia. Per poter trasportare il mezzo a destino, l'acquirente dovrà farsi rilasciare, sempre dall'ufficio estero della motorizzazione, un'apposita targa (cd. Überführungsnummer). In alternativa ci si può recare dalla propria motorizzazione con in mano tutti i documenti necessari per l'immatricolazione, immatricolare il veicolo con consegna delle targhe; poi ritornare nel Paese d'acquisto, apporre le targhe sul veicolo e venire in Italia. Naturalmente il mezzo potrà venir trasportato anche con il treno o su camion. Per il diritto comunitario ciascuno deve immatricolare il suo veicolo nello Stato membro in cui ha la sua "normale residenza". Per veicoli nuovi, mai immatricolati precedentemente è necessaria la seguente documentazione:
il C.O.C. (Certificato di Omologazione Comuntaria), in singolo esemplare, attestante anche gli estremi della "omologazione europea" del veicolo; e la "Dichiarazione per l'immatricolazione", in duplice esemplare (uno per l'Ufficio Motorizzazione, uno per il Pubblico Registro Automobilistico), firmata dal rappresentante della casa costruttrice autorizzato a sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità" con indicato il "codice meccanografico di immatricolazione" (sigla OE) ovvero
il solo C.O.C., in duplice esemplare (uno per l'Ufficio Motorizzazione, uno per il Pubblico Registro Automobilistico) e completo di "codice meccanografico di immatricolazione": esso è sottoscritto dagli stessi rappresentanti della casa costruttrice autorizzati a sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità". Attualmente, solo le case nazionali (e solo per taluni recentissimi modelli) producono tale documento in doppia copia. Per veicoli nuovi importati dalla Germania, ma provvisti di "Fahrzeugbrief" senza indicazione dell'omologazione di riferimento tedesca ABE ("Allgemeine Betriebserlaubnis") è necessario
il certificato di origine del veicolo, rilasciato anch'esso dalla casa costruttrice sottoscritta da persona che abbia depositata la firma presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Per veicoli sia nuovi che usati, già immatricolati precedentemente,
in tal caso il certificato di conformità è stato trattenuto dal primo ufficio immatricolante, ed è quindi necessario richiedere agli uffici esteri competenti una scheda suppletiva dei dati tecnici. Tale scheda tecnica (ad es. TÜV per la Germania) dev'essere completa, oltre che dei dati tecnici, anche dell'indicazione delle norme di antinquinamento, comprese quelle relative all'acustica; inoltre tali dati devono essere convalidati dall'autorità competente nel Paese d'acquisto (ad es. "Landratsamt" per la Germania, "Bezirkshauptmannschaft" per l'Austria). Sono inoltre da produrre:
il libretto di circolazione estero (per l'Austria una copia del Zulassungsschein, mentre il Fahrzeugschein per la Germania non occorre più); il certificato di proprietà, già foglio complementare (ad es. per la Germania è il cd. Fahrzeugbrief, per l'Austria è il cd.Typenschein); il certificato di radiazione del mezzo dall'ufficio di immatricolazione estero competente, con riportata la data di scadenza di validità dell'ultima revisione effettuata (in Austria la radiazione viene effettuata da Compagnie di Assicurazioni); carta d'identità; le ricevute di versamento tramite uffici postali dei cd. diritti della Motorizzazione (attualmente l'importo varia fra L.10.000 e L.50.000) e per i costi delle targhe auto (fino a L.82.350); sempre su c/c postale devono essere versate L. 40.000 di imposta di bollo; modulo MC 2119 dell'Ufficio Motorizzazione Civile (che verrà compilato presso lo stesso ufficio); Solo per i veicoli nuovi già immatricolati precedentemente:
prova del pagamento dell'IVA (modulo della MOT + F24). Solo per i veicoli usati già immatricolati precedentemente:
copia della fattura d'acquisto o dell'atto di trasferimento di proprietà (ed in esibizione l'originale) dichiarazione di percorrenza del veicolo superiore a 6000 km (modulo presso la Motorizzazione) Dalla data di rilascio della carta di circolazione l'acquirente ha tempo 60 giorni per richiedere l'iscrizione al P.R.A., ai fini del rilascio del certificato di proprietà (foglio complementare). Attenzione che il ritardo di tale adempimento comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative ed il ritiro della carta di circolazione e delle targhe. Le formalità da sbrigare per tale iscrizione sono le stesse di un acquisto o trasferimento di auto all'interno del Paese.
Il pagamento dell'IVA Chi decide di importare un'auto nuova (nel senso dapprima ricordato) da un altro Stato UE, dovrà provvedere al pagamento dell'IVA nel proprio Stato. Il privato ha tempo 30 giorni dall'acquisto e comunque anteriormente all'immatricolazione per provvedere al versamento dell'IVA presso banca, posta o altro concessionario di riscossione. La prova dell'avvenuto pagamento dell'IVA avviene mediante compilazione di apposito modulo (disponibile presso la MOT) e copia del F24, che andranno allegati all'atto della richiesta di immatricolazione all'Ufficio della Motorizzazione. Da rilevare che il privato che effettua un'importazione "intracomunitaria" non è ora più soggetto a formalità di sdoganamento del mezzo. Per gli autoveicoli "usati" l'obbligo del pagamento dell'IVA varia in funzione del soggetto che vende e del soggetto che acquista. In generale si può dire che ove sia parte, in qualità di acquirente o di venditore, un privato, questi non è tenuto ad alcun adempimento IVA.
Rimborso di IVA Attenzione che chi cede ad altro cittadino europeo un mezzo di trasporto "nuovo" ha diritto ad un rimborso di imposta, che corrisponde al minor importo tra l'imposta pagata sull'acquisto e quella applicabile al prezzo di cessione.
Omologazione CEE A partire dal 1 gennaio 1996 il produttore del veicolo rilascia il cd. certificato di conformità UE, il quale certifica praticamente la corrispondenza dei dati tecnici del mezzo agli standards previsti dalle direttive comunitarie che regolamentano l'omologazione di autoveicoli (direttiva 70/156 e direttiva 92/53).
L'assicurazione Ai fini assicurativi nessuno di norma può vendere un mezzo che non sia coperto da polizza assicurativa. Chi compra l'auto all'estero abbisogna di una copertura assicurativa per poter effettuare il tratto di strada dal luogo di acquisto sino a destino. All'atto dell'acquisto è quindi necessario stipulare una polizza assicurativa, in genere con compagnia del posto, che permetta di viaggiare assicurati sino al luogo di destino (se vi recate presso un rivenditore sarà verosimilmente lo stesso a fornirVi le necessarie indicazioni o prepararVi detta polizza già pronta); è sufficiente anche una polizza con validità di uno/due giorni. Una volta ottenuta l'immatricolazione definitiva del bene, con la nuova targa potrà essere stipulata con la compagnia una polizza definitiva.
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...ho una percezione della moto che va molto oltre l'aspetto oggettivo, se vogliamo freddamente logico e dominato dai numeri: vedo, in una Ducati, molteplici forme soggiacenti, colgo l'animo che trasmette da ogni suo pezzo, percepisco e godo delle vibrazioni e dei suoni che regala..
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